Consigliera di Parita'
E’ una figura istituita dalla Legge 125/91 (art. 8) "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro" per la promozione ed il controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro.
I comipiti e le funzioni sono regolamentati da:
- D.lgs n. 196/2000 "Disciplina dell'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modificazioni :
- D.lgs n.198/2006 “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna”
- D.lgs n.151/2015 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"
NOMINA (art. 31 D.lgs. 151/ 2015):
“Le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle città metropolitane e degli enti di area vasta…….”
Devono possedere “requisiti di specifica e comprovata competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro”
Il mandato ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.
FUNZIONI
Le consigliere ed i consiglieri di parità promuovono e controllano l’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro e intraprendono ogni utile iniziativa, nell’ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici.
In particolare svolgono i seguenti compiti:
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rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al D.lgs. 252/2005;
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promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
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promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
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sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità;
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collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro al fine di rilevare l’esistenza delle violazioni in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
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diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;
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collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.
La Consigliera/il Consigliere di Parità e’ componente di diritto degli organismi di parità sul territorio e delle Commissioni deputate a individuare e realizzare politiche attive sul lavoro.
Le consigliere ed i consiglieri di parità, nell’esercizio delle funzioni a loro attribuite, sono pubblici ufficiali ed hanno l’obbligo di segnalare all’autorità giudiziaria i reati di cui vengano a conoscenza nell’ambito delle materie di loro competenza.
TUTELA GIUDIZIARIA
Le consigliere ed i consiglieri di parità hanno la facoltà di:
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promuovere e sostenere azioni in giudizio individuali nei casi di rilevata discriminazione basata sul sesso; in caso di discriminazioni collettive la titolarità è in capo alla consigliera nazionale e regionale;
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individuare procedure efficaci per la rimozione delle discriminazioni e delle situazioni di squilibrio di genere sui luoghi di lavoro;
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ricorrere innanzi al tribunale su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima;
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intervenire nei giudizi per cause di discriminazione proposte da terzi;
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predisporre, concordare piani antidiscriminatori in caso di procedure conciliative.
Chi si può rivolgere alla Consigliera/ al Consigliere di Parità:
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lavoratrici/lavoratori
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cittadini
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soggetti sindacali
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soggetti economici
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soggetti istituzionali locali
CONSIGLIERA DI PARITA' DELLA PROVINCIA DI VERONA
Poli Paola - consigliera effettiva
Telefono 045 9288885
Daniela Prencipe - consigliera supplente
E mail: consigliera.parita@provincia.vr.it
Riceve presso Provincia di Verona (Palazzo Capuleti)
Via delle Franceschine 10, 37122 Verona
Il martedi dalle 9.00 alle 12.00 o su appuntamento
Normativa
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LEGGE 10 aprile 1991, n. 125
Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro. (GU Serie Generale n.88 del 15-04-1991)Aggiornato al: 30/04/1991