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Provincia di Verona
/ Ufficio per le relazioni con il pubblico
Accesso civico semplice - istanza
Cosa fare per...
Cos'è:
il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati dei quali sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria ai sesnsi del D.Lgs. n. 33/2013.
A chi si rivolge:
chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione degli stessi da parte dell'Amministrazione
Cosa fare:
è necessario compilare l'istanza di accesso civico semplice.
Modalità di avvio:
su istanza di parte.Come si svolge:
l'istanza può essere trasmessa per via telematica al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il procedimento di accesso civico semplice si conclude, in caso di accoglimento, con la pubblicazione sul sito dei dati, informazioni o documenti richiesti e con contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al richiedente con indicazione del relativo collegamento ipertestuale.
Normativa:
- decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33, art. 5 (Comma 1).
Ufficio responsabile del procedimento:
il responsabile della prevenzione e della trasparenza.(a questo ufficio è possibile rivolgersi per informazioni prima dell'avvio del procedimento o sul procedimento in corso)
ufficio relazioni con il pubblico
via Franceschine, 10 – 37122 Verona
telefono 045 9288605 fax 045 9288763
dal lunedì al venerdi 9.00-13.00; lunedi e giovedi anche dalle 15.30 alle 17.00 su appuntamento
referente: Sandra Pompele
e-mail: urp@provincia.vr.it pec urp.provincia.vr@pecveneto.it (riceve anche da casella di posta non certificata)
Termine finale:
30 giorni.Tipo di provvedimento:
lettera di comunicazione di accoglimento dell'istanza.Organo competenete all'emanazione del provvedimento:
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in collaborazione con l' ufficio relazioni con il pubblico o ufficio competenete all'obbligo di pubblicazione.Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale:
- nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è dato ricorso, nel termine di 30 giorni, al TAR, il quale decide in camera di consiglio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatta richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
- in alternativa è possibile presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.
data aggiornamento 17/12/2020
Ultimo aggiornamento: 31/12/2020